Super sismabonus 110: è obbligatorio ridurre la classe di rischio sismico?

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Il superbonus 110 è un argomento complesso e per questo ho preferito suddividerlo nelle due macrocategorie principali del super ecobonus 110 e del super sismabonus 110, al solo scopo di rendere la trattazione più discorsiva e meno articolata.

Nel precedente articolo ci eravamo occupati del super ecobonus 110.

Leggi anche “Super ecobonus 110: facciamo chiarezza”

In questo articolo ci occuperemo del super sismabonus 110 analizzandone gli aspetti principali, i requisiti e gli adempimenti.

Sismabonus: piccolo riassunto delle puntate precedenti

Il meccanismo della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è stato introdotto per la prima volta nel panorama normativo italiano dall’art. 1, commi 5 e 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, soggetta a successive proroghe e modifiche e, infine, resa stabile dall’art. 4 comma 1 lett. c) del D.L. n. 201 del 2011 che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) l’art. 16-bis.

Tale articolo introduceva il meccanismo della detrazione fiscale (art. 16 bis comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/86) anche per gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

Trattandosi di interventi di messa in sicurezza antisismica su edifici esistenti il riferimento è il capitolo 8 delle NTC18 e pertanto gli interventi ammessi sono classificati in:

Adeguamento sismico (§8.4.3 delle NTC18)

Interventi atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle Norme

Miglioramento sismico (§8.4.2 delle NTC18)

Interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle Norme

Riparazione o intervento locale (§8.4.1 delle NTC18)

Interventi che interessano elementi isolati e che comunque non producano sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme ed una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti

Il sismabonus che conosciamo oggi è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2017 che ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2021.

Super sismabonus 110: cosa prevede il Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio (comma 4 art. 119) innalza al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi precedentemente agevolati con il sismabonus e identificati dall’articolo 16 del D.L. 63/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013) dal comma 1-bis a 1-septies.

Ma quali sono questi interventi?

Il comma 1 bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 stabilisce che la detrazione riguarda gli interventi di messa in sicurezza antisismica (art. 16 bis comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/86) eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (comma 1 bis) e 3 (comma 1 ter) ai sensi dell’O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003.

Leggi anche “Zone sismiche e sismabonus: facciamo chiarezza”

Il comma 1-sexies consente di portare in detrazione anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili purché si concretizzino nell’esecuzione dell’intervento.

Il comma 1-septies estende il sismabonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, laddove le norme urbanistiche lo consentano, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Leggi anche “Sismabonus: acquisto di unità immobiliari antisismiche”

Per ottenere il super sismabonus 110 è obbligatorio ridurre la classe di rischio sismico del proprio fabbricato?

Tra le osservazioni che mi giungono più di frequente in questi giorni c’è la necessità di capire se la detrazione maggiorata del super sismabonus 110 richieda obbligatoriamente la riduzione di almeno una classe di rischio sismico del proprio fabbricato.

A trarre in inganno c’è sicuramente la logica del sismabonus originario che da meccanismo premiante attribuiva percentuali di detrazione maggiorata a seconda dell’efficacia dell’intervento ed anche la parte del Decreto Rilancio relativa al super ecobonus che richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

In realtà per il super sismabonus 110 non è previsto niente di tutto questo.

Come abbiamo visto precedentemente il Decreto Rilancio stabilisce che tutti gli interventi individuati dal comma 1 bis al comma 1 septies dell’articolo 16 del D.L. 63/2013 accedono alla detrazione del 110%.

Il comma 1 bis stabilisce che agli interventi di messa in sicurezza antisismica (di cui all’art. 16 bis comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/86) spetta una detrazione “nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”.

Le detrazioni maggiorate sono introdotte al comma 1 quater (70% e 80%) e comma 1 quinquies (75% e 85% per le parti comuni di edifici condominiali).

Questo significa che aver ammesso al super sismabonus 110 gli interventi individuati al comma 1 bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 consente a qualunque intervento di messa in sicurezza antisismica (anche di rinforzo locale o tale da non determinare il passaggio alla classe di rischio sismico inferiore) di usufruire della detrazione del 110% sulle spese sostenute.

La procedura di asseverazione

Il Decreto Rilancio stabilisce che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (lettera b) comma 13 art. 119) l’efficacia degli interventi di messa in sicurezza antisismica deve essere asseverata dai professionisti incaricati secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017.

L’Allegato B al D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 come modificato dal D.M. 65 del 7 marzo 2017 contiene il modello di asseverazione che deve necessariamente essere compilato in ogni sua parte dal progettista dell’intervento strutturale che, in questo modo, “assevera” secondo i contenuti delle linee guida, la classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

Potrebbe sembrare questo in contrasto con quanto detto precedentemente soprattutto perché il modello di asseverazione (Allegato B al Decreto) chiede di asseverare necessariamente la riduzione di almeno una classe.

In realtà il D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (art. 1 comma 1) ha come ambito di applicazione gli interventi di cui all’art. 16 comma 1-quater del D.L. 63/2013 che, come visto precedentemente, sono proprio gli interventi di messa in sicurezza antisismica che consentono la riduzione di almeno una classe di rischio del sismico del fabbricato e per questo accedevano alle detrazioni premianti del sismabonus.

Questo significa che se l’intervento di messa in sicurezza antisismica non determina il passaggio di classe di rischio sismico, ad esempio nel caso di un intervento locale, il progettista strutturale, non essendo nell’ambito di applicazione del D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017, non ha l’obbligo né di produrre né di trasmettere l’asseverazione di cui all’allegato B del D.M. 58 del 28 febbraio 2017 richiamata dall’articolo 119 comma 13 lettera b) del Decreto Rilancio.

Super sismabonus 110: cosa fare per usufruirne

In attesa dei decreti attuativi e delle linee guida che potranno comunque chiarire alcuni dubbi al riguardo, il comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio stabilisce che per poter usufruire della detrazione maggiorata al 110% del super sismabonus:

  • È necessario eseguire su edifici unifamiliari o parti comuni di edifici condominiali interventi di messa in sicurezza antisismica di cui all’art. 16 bis comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/86 ed al Capitolo 8 delle NTC18;
  • Non è necessario che tali interventi determinino il passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiore;
  • Nel caso gli interventi determinino il passaggio alla classe di rischio sismico inferiore ed ai fini dell’opzione dello sconto o della cessione del credito, il progettista strutturale (allegato b D.M. 58 del 28 febbraio 2017), il direttore dei lavori e collaudatore asseverano l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

1 commento

  1. Salve,
    In merito al sisma-bonus 110% avrei alcuni chiarimenti da sottoporre:
    – ma la detrazione è riservata solo ai condomini, o anche singoli privati con edifici indipendenti?
    – Ma prima casa o seconda casa?
    – devi essere per forza residente nell’immobile da ristrutturare?
    – e se l’immobile da ristrutturare è non agibile?
    Grazie tante e saluti.

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