Linee guida per gli interventi strutturali in zona sismica

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interventi strutturali
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Il cosiddetto sblocca cantieri (approvato con la legge di conversione n. 55 del 17 giugno 2019) ha introdotto una serie di modifiche sia al Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) che al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001).

In questo articolo chiariremo le modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 alla luce della pubblicazione in Gazzetta, il 15 maggio scorso, delle Linee Guida per la corretta individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi in zona sismica.

Sblocca cantieri: le modifiche al D.P.R. 380/2001

Il Decreto Sblocca Cantieri ha apportato modifiche ai seguenti articoli:

  • art. 65 – denuncia dei lavori
  • art. 67 – collaudo
  • art. 93 – denuncia dei lavori e presentazione dei progetti in zona sismica

La novità sta nell’aver introdotto l’art. 94 bis che suddivide gli interventi strutturali in:

Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta e media sismicità (zona 1 e zona 2 limitatamente ai valori di ag compresi tra 0,20g e 0,25g);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità;
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto precedente

Interventi privi di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità

  1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Per ciascuna delle tre macro – categorie individuate le Linee Guida forniscono precise indicazioni che consentono di individuare agevolmente la categoria a cui far corrispondere l’intervento da realizzare.

Interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità

Alla prima categoria appartengono quegli interventi che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma, materiali impiegati possono costituire, in caso di crollo, un rischio elevato per la pubblica incolumità.

Si tratta, sostanzialmente, di quelle opere che devono fornire solide ed attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale e per questo sono soggette ad un controllo più accurato.

Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.

Se è vero che risulta agevole classificare correttamente gli interventi di adeguamento/miglioramento o gli interventi su edifici strategici appartenenti a questa categoria, non è così immediato definire “le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche”.

Le Linee Guida forniscono i criteri di appartenenza a questa categoria di opere.

Innanzitutto non può essere discriminante:

  • il materiale anche se diverso dal calcestruzzo armato, dal legno o dall’acciaio;
  • la dimensione (una costruzione grande può essere molto semplice nella sua concezione strutturale ed al contrario una costruzione molto piccola può essere caratterizzata da un’elevata complessità strutturale)

Pertanto l’unica discriminante è “da ricercarsi nella particolare e non usuale concezione strutturale” (edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, complesse strutture idrauliche, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, costruzioni dotate di isolatori sismici, ecc…)

Interventi di minore rilevanza nei confronti della pubblica incolumità

A questa categoria appartengono tutti gli interventi caratterizzati da una concezione riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche che richiedono comuni e sufficienti conoscenze tecniche.

Si tratta di opere e interventi per le quali è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale.

Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n.2 (interventi rilevanti)

Anche in questo caso la difficoltà sta nel definire le nuove costruzioni “usuali” che non rientrano tra gli interventi rilevanti.

le Linee Guida fanno rientrare in questa categoria tutte le costruzioni che “possono essere progettate con buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo”.

Ad esempio sono costruzioni usuali le opere appartenenti alla Classe d’Uso II, edifici regolari in pianta ed elevazione oppure edifici non regolari in pianta e/o elevazione ma caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3.

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