IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie

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L’ IVA agevolata con aliquota al 10% per le ristrutturazioni edilizie trova applicazione secondo quanto esplicitato nella guida alle ristrutturazioni edilizie pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Consulta qui la versione della guida aggiornata a marzo 2016.

Innanzitutto è necessario fare una distinzione tra:

  • agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • IVA agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Le prestazioni di servizi per interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, sono soggette all’applicazione dell’IVA ridotta al 10 %.

Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

I beni significativi sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999 e sono:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza

Chiariamo il tutto con un esempio

Ho effettuato lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria per un costo complessivo di 10.000 € di cui:

4.000,00 € per prestazione lavorativa;

6.000,00 € costo dei beni significativi (ad esempio apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria)

Sulla prestazione di servizi applico l’aliquota al 10 % sull’intero importo.

Sul costo dei beni significativi l’aliquota del 10 % si applica solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000,00 €) e quello dei beni significativi (6.000,00 €); nell’esempio riportato, quindi, l’IVA al 10 % si applica solo su 4.000,00 €.

Sul valore residuo (2.000,00 €) si applica l’IVA ordinaria al 22 %.

Esistono, comunque delle restrizioni, su cui non può essere applicata l’IVA agevolata al 10 %:

  1. ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  2. ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  3. alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  4. alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota  Iva  ordinaria del 22%  alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la  prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

L’applicazione dell’IVA agevolata al 10 % spetta, senza alcuna data di scadenza, per tutti gli altri interventi di recupero edilizio.

L’aliquota IVA al 10 % spetta anche per le forniture dei cosiddetti beni finiti (porte, infissi esterni, sanitari, ecc).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.