L’ IVA agevolata con aliquota al 10% per le ristrutturazioni edilizie trova applicazione secondo quanto esplicitato nella guida alle ristrutturazioni edilizie pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Consulta qui la versione della guida aggiornata a marzo 2016.
Innanzitutto è necessario fare una distinzione tra:
- agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- IVA agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Le prestazioni di servizi per interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, sono soggette all’applicazione dell’IVA ridotta al 10 %.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
I beni significativi sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999 e sono:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza
Chiariamo il tutto con un esempio
Ho effettuato lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria per un costo complessivo di 10.000 € di cui:
4.000,00 € per prestazione lavorativa;
6.000,00 € costo dei beni significativi (ad esempio apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria)
Sulla prestazione di servizi applico l’aliquota al 10 % sull’intero importo.
Sul costo dei beni significativi l’aliquota del 10 % si applica solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000,00 €) e quello dei beni significativi (6.000,00 €); nell’esempio riportato, quindi, l’IVA al 10 % si applica solo su 4.000,00 €.
Sul valore residuo (2.000,00 €) si applica l’IVA ordinaria al 22 %.
Esistono, comunque delle restrizioni, su cui non può essere applicata l’IVA agevolata al 10 %:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
L’applicazione dell’IVA agevolata al 10 % spetta, senza alcuna data di scadenza, per tutti gli altri interventi di recupero edilizio.
L’aliquota IVA al 10 % spetta anche per le forniture dei cosiddetti beni finiti (porte, infissi esterni, sanitari, ecc).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.