Interventi su edifici vincolati – La Cassazione interviene sulle competenze

0
2692
Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation
- Annuncio pubblicitario -

Riportiamo la sentenza n° 3915/2016. Respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e di Venezia confermando il principio affermato dal Consiglio di Stato della riserva ai soli Architetti degli interventi professionali sugli edifici vincolati, ai sensi dell’art.52 del R.D. 2537/25.

Le professioni di Ingegnere e Architetto sono regolamentate dall’art. 52 del Regio Decreto 2537/1925. La norma stabilisce che sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di edilizia civile, rilievi geometrici e relative opere di estimo; per quel che riguarda le opere che presentano rilevante carattere artistico la competenza è degli architetti.

Ricordiamo che il Consiglio di Stato con sentenza 21/2014 aveva confermato la suddivisione delle competenze ribadendo che gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico restavano di competenza degli architetti.

Su tale decisione alcuni Ordini degli Ingegneri avevano presentato ricorso che, con sentenza n 3915/2016,  è stato rigettato dalla Corte di Cassazione.

Tuttavia la Corte di Cassazione ribadisce che proprio ai sensi del già citato art. 52

“non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico ed artistico deve essere affidata alla specifica professione dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardano scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico ed artistico, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la c.d. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione lavori che concernono l’edilizia civile vera e propria”
Norme correlate: