Riportiamo la sentenza n° 3915/2016. Respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e di Venezia confermando il principio affermato dal Consiglio di Stato della riserva ai soli Architetti degli interventi professionali sugli edifici vincolati, ai sensi dell’art.52 del R.D. 2537/25.
Le professioni di Ingegnere e Architetto sono regolamentate dall’art. 52 del Regio Decreto 2537/1925. La norma stabilisce che sia l’ingegnere che l’architetto possono occuparsi di edilizia civile, rilievi geometrici e relative opere di estimo; per quel che riguarda le opere che presentano rilevante carattere artistico la competenza è degli architetti.
Ricordiamo che il Consiglio di Stato con sentenza 21/2014 aveva confermato la suddivisione delle competenze ribadendo che gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico restavano di competenza degli architetti.
Su tale decisione alcuni Ordini degli Ingegneri avevano presentato ricorso che, con sentenza n 3915/2016, è stato rigettato dalla Corte di Cassazione.
Tuttavia la Corte di Cassazione ribadisce che proprio ai sensi del già citato art. 52