Ecobonus: Riqualificazione energetica degli edifici

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Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) sono state introdotte per la prima volta dalla Legge di bilancio 2017 e successivamente prorogate (ed in parte modificate) al fine di incentivare il miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Patrimonio immobiliare “energivoro”

Basti pensare che circa il 60% del patrimonio immobiliare italiano è precedente al 1971 ed addirittura quasi il 90% è stato realizzato prima del 1991 e quindi prima che, attraverso la legge 10/91, si iniziasse a pensare alla riduzione dei consumi dell’energia ed al miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia.

Il nostro patrimonio immobiliare è costituito, quindi, da abitazioni realizzate senza la minima attenzione al risparmio energetico e senza alcuna progettazione inerente all’isolamento termico dell’involucro o alla scelta di componenti che potessero garantire le minime prestazioni energetiche. Gli impianti installati sono spesso inadeguati, con rendimenti molto scarsi e sistemi di distribuzione che rendono onerosa una riqualificazione energetica.

Questo significa che circa il 90% dei nostri immobili, a causa delle fortissime dispersioni e dello scarsissimo rendimento degli impianti, consuma ed aggiungerei, spreca, un grandissimo quantitativo di energia necessaria per garantire le temperature interne di comfort.

Benefici fiscali

I benefici fiscali vengono differenziati a seconda che si parli di singola unità immobiliare o condominio:

  1. Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire di una detrazione IRPEF (persone fisiche) o IRES (società) fino al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020;
  2. Gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali possono usufruire di una detrazione IRPEF o IRES fino al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. In questo caso le percentuali di detrazione sono modulate in funzione del tipo di intervento e del livello di efficientamento energetico raggiunto.

Interventi ammessi alla detrazione

Gli interventi ammessi al beneficio della detrazione fiscale sono individuati all’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006:

  1. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti (comma 344)
  2. Interventi sugli involucri degli edifici (comma 345)
  3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)
  4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347)

In questo articolo ci occuperemo del primo punto

Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono ammessi alla detrazione nel caso consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010)

Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m2 anno

Tutti gli altri edifici

Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m2 anno

I valori limite riportati nelle tabelle ai commi 1 e 2 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V (ne abbiamo parlato in questo articolo), dove:

  • S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
  • V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.

L’indice è espresso in kWh/m2 anno in relazione alla superficie utile di riferimento. In linea generale è possibile affermare che il fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale deriva dalla capacità dell’involucro edilizio di contenere il fabbisogno di energia per il riscaldamento e dal rendimento dell’impianto. Per questo, stessi valori dell’indice di prestazione energetica possono essere raggiunti con diverse combinazioni del fabbisogno termico e dell’efficienza dell’impianto. Questo significa che posso avere lo stesso indice, ad esempio, su un edificio con involucro performante ma impianto con rendimento scadente e viceversa.

Non ci sono limitazioni sugli interventi da eseguire; l’unica condizione è il risultato che gli stessi devono conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.

Requisiti tecnici specifici

Oltre il contenimento dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale all’interno dei valori limite previsti all’Allegato del DM 11/03/2008, l’intervento deve rispettare alcuni requisiti tecnici:

  1. Deve essere relativo all’intero edificio
  2. Devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza
  3. nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai precedenti requisiti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa , per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella seguente (tab. 4a, art. 4, lettera c) del DPR 59/09
dal 01/01/2006dal 01/01/2008dal 01/01/2010
Zona climaticaU (W/mq°K) U (W/mq°K) U (W/mq°K)
A5,55,04,6
B4,03,63,0
C3,33,02,6
D3,12,82,4
E2,82,42,2
F2,42,22,0

Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi

Percentuale di detrazione e limite di spesa

Per gli interventi di riqualificazione energetica è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute per un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 100.000 euro. Se effettuati su condomini, la detrazione va riferita all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono. In tal caso, quindi, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di 100.000 euro, tra i soggetti interessati.

Abbiamo già visto che il beneficio fiscale può essere ottenuto indipendentemente dalla tipologia di interventi; è possibile pertanto raggiungere l’indice di prestazione energetica prevista anche attraverso l’esecuzione degli altri interventi agevolati (superfici opache, sostituzione infissi, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ecc.). In questo caso non si farà riferimento al limite di spesa o alla percentuale di detrazione prevista per il singolo intervento ma al limite di 100.000 euro con percentuale di detrazione del 65%.

Altre spese detraibili

  • le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.);
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.

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