Ecobonus: interventi sull’involucro degli edifici

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interventi involucro
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Gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti presentano percentuali di detrazione e relativo limite di spesa variabili in funzione del tipo di intervento e se riguardano singole unità abitative o parti comuni dei condomini.

Patrimonio immobiliare “energivoro”

Le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) sono state introdotte per la prima volta dalla Legge di bilancio 2017 e successivamente prorogate ed in parte modificate al fine di incentivare il miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Basti pensare che circa il 60% del patrimonio immobiliare italiano è precedente al 1971 ed addirittura quasi il 90% è stato realizzato prima del 1991 e quindi prima che, attraverso la legge 10/91, si iniziasse a pensare alla riduzione dei consumi dell’energia ed al miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia.

Il nostro patrimonio immobiliare è costituito, quindi, da abitazioni realizzate senza la minima attenzione al risparmio energetico e senza alcuna progettazione inerente all’isolamento termico dell’involucro o alla scelta di componenti che potessero garantire le minime prestazioni energetiche. Gli impianti installati sono spesso inadeguati, con rendimenti molto scarsi e sistemi di distribuzione che rendono onerosa una riqualificazione energetica.

Questo significa che circa il 90% dei nostri immobili, a causa delle fortissime dispersioni e dello scarsissimo rendimento degli impianti, consuma ed aggiungerei, spreca, un grandissimo quantitativo di energia necessaria per garantire le temperature interne di comfort.

Interventi ammessi alla detrazione

Gli interventi ammessi al beneficio della detrazione fiscale sono individuati all’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006:

  1. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti (comma 344)
  2. Interventi sugli involucri degli edifici (comma 345)
  3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)
  4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347)

Della riqualificazione energetica degli edifici esistenti (comma 344) avevamo parlato qui. In questo articolo ci occuperemo del secondo punto.

Bilancio energetico dell’edificio

Possiamo semplificare il bilancio energetico del nostro edificio di riferimento come un grande contenitore d’acqua all’interno del quale vogliamo mantenere costante la nostra temperatura di progetto; nel contenitore vi sono delle perdite, rappresentate nella realtà dalle dispersioni dell’involucro edilizio (pareti e finestre) e dalle dispersioni per ventilazione. Vi sono comunque degli apporti gratuiti rappresentati dal contributo del sole e dalle fonti di calore interne all’edificio (persone, lampade, elettrodomestici).

Rappresentazione del bilancio energetico dell’edificio

Risulta evidente che tanto più grandi saranno i fori nel contenitore, tanta più acqua dovrò immettere per mantenere costante il livello del liquido.

Gli interventi sull’involucro dell’edificio consentono di ridurre le dimensioni dei fori e quindi migliorare notevolmente il bilancio energetico del fabbricato.

Interventi sull’involucro degli edifici (comma 345)

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

In questo gruppo di interventi rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/2010).

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).

Da notare che la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.

Riqualificazione energetica dell’involucro

Nel caso di interventi sull’involucro degli edifici esistenti le percentuali di detrazione ed il relativo limite di spesa variano in funzione del tipo di intervento e se interessa singole unità abitative o parti comuni dei condomini.

Coibentazione delle strutture opache

In questo articolo avevamo parlato del cappotto termico e dei suo vantaggi.

Sono gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m2K)] riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Zona climaticaStrutture opache verticaliCoperturePavimenti
A0,540,320,60
B0,410,320,46
C0,340,320,40
D0,290,260,34
E0,270,240,30
F0,260,230,28

Prevedono una percentuale di detrazione del 65 % con un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare corrispondente ad una spesa di 92.307,69 euro.

Requisiti tecnici

  • L’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento).
  • L’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra.
  • I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010

Spese ammissibili

  • Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento.
  • Demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
  • Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento (cfr. art. 3 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni).
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori etc.).

Serramenti e infissi

È agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Zona climaticaChiusure apribili o assimilabili
A3,7
B2,4
C2,1
D2,0
E1,8
F1,6

Singole unità immobiliari

50% delle spese totali fino al 31/12/2020 con limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro

Parti comuni degli edifici condominiali

65% delle spese totali sostenute fino al 31/12/2020 con limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro anche nel caso che l’intervento riguardi tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Requisiti tecnici

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
  • L’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 20106

Spese ammissibili

  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E. – ove richiesto; direzione dei lavori etc.).

Maggiori detrazioni per i condomini

Sono previste detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.

TIPOLOGIA DI INTERVENTODETRAZIONELIMITE DI SPESA
Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente70%40.000 euro x n. unità immobiliari
Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 75%40.000 euro x n. unità immobiliari
Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una classe di rischio sismico80%136.000 euro x n. unità immobiliari
Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di due classi di rischio sismico85%136.000 euro x n. unità immobiliari

Requisiti tecnici dell’intervento

  • L’intervento deve riguardare l’involucro delle parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente.
  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).
  • I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 4.
  • L’intervento può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento.
  • Per gli interventi che prevedono la coibentazione dell’involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva.
  • Per gli interventi che prevedono contestualmente la riduzione di una o due classi di rischio sismico, secondo il D.M. 58 del 28/02/2017 come modificato dal D.M. 65 del 07/03/2017 e dal D.M. 24 del 09/01/2020, l’edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi.

Spese ammissibili

  • Fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento.
  • Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (Art.3 del Decreto 19/02/2007 e successive modificazioni “decreto edifici”).
  • Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori etc.).

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