L’Attestato di Prestazione Energetica (detto comunemente APE) raccoglie una serie di informazioni in grado di fornire al cittadino, alle Amministrazioni ed agli operatori, una visione semplice e chiara sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti.
L’Attestato non va mai confuso con la diagnosi energetica. Ne avevamo parlato in questo articolo.
Si tratta, infatti, di due procedure che, pur condividendo parte delle attività, si differenziano notevolmente soprattutto per l’applicazione di differenti modelli di valutazione energetica dell’edificio.
In questo articolo ci occuperemo della sezione dedicata all’inserimento dei dati generali.
Destinazione d’uso

La prima parte dei dati generali è dedicata alla definizione della destinazione d’uso del fabbricato oggetto di valutazione.
La destinazione d’uso viene definita in base alla classificazione di cui all’art. 3 del D.P.R. 412/93 ed alla distinzione tra edifici residenziali e non residenziali da cui derivano i servizi da considerare nel calcolo della prestazione energetica.
In particolare gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili
Non è possibile indicare contemporaneamente residenziale e non residenziale. Nel caso in cui coesistano porzioni di immobile ad usi diversi, dove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Oggetto dell’attestato
In questa sezione, oltre ad indicare il numero di unità immobiliari in cui è composto l’edificio, bisogna specificare se l’Attestato è riferito:
- Intero edificio. Si intende un edificio con una sola unità immobiliare (ad esempio una villetta, un hotel)
- Unità immobiliare. Si intende un attestato riferito ad una singola unità in un edifico composto da più unità
- Gruppo di unità immobiliari. Si fa riferimento in questo caso a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs 192/2005 che qui si riporta:” L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.”
Motivazione
È inoltre necessario indicare la motivazione per cui viene redatto l’APE. Poiché l’Attestato, come visto, ha una validità fino a 10 anni potrà essere utilizzato successivamente per scopi differenti. Ad esempio un APE redatto oggi per nuova costruzione potrà essere utilizzato fra qualche anno per vendita o locazione.
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
Nuova costruzione.
Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:
- Gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione
- Gli edifici esistenti sottoposti ad ampliamento ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso da E1 a E8 sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15 % di quello esistente o comunque superiore a 500 m2
Ristrutturazioni importanti.
Interventi che interessano gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda complessiva. Si dividono in:
- Ristrutturazioni importanti di 1 livello costituite da interventi che interessano l’involucro edilizio con una incidenza superiore al 50 % della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva
- Ristrutturazioni importanti di 2 livello costituite da interventi che interessano l’involucro edilizio con una incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda e possono interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva
Riqualificazioni energetiche.
Si tratta degli interventi non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulle prestazioni energetiche dell’edificio. Tali interventi coinvolgono una superficie inferiore al 25 % della superficie disperdente lorda complessiva e possono interessare interventi di nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o altri interventi parziali compresa la sostituzione del generatore. In questo caso i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti oggetto di intervento.