Tra gli interventi agevolabili dal bonus facciate “sono ammessi anche quelli effettuati sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% di intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio“.
Questo limite del 10% di intonaco ha creato alcuni dubbi interpretativi che cercheremo di chiarire in questo articolo.
Da dove nasce il limite del 10%
Per capire l’origine del limite del 10% è necessario far riferimento al D.M. 26/06/2015, il cosiddetto “Decreto Requisiti Minimi”. Il Decreto individua i criteri generali ed i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici.
In particolare gli interventi influenti dal punto di vista termico sugli edifici esistenti vengono suddivisi in:
- Ristrutturazioni importanti (articolo 2, comma 1, lettera 1-vicies quater del D.Lgs 192/2005) che interessano gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Le ristrutturazioni importanti, a loro volta, vengono suddivise in:
- Ristrutturazioni importanti di primo livello che interessano l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello che interessano l’involucro edilizio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
- Riqualificazioni energetiche (articolo 2, comma 1, lettera 1-vicies ter del D.Lgs 192/2005) che riguardano interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti ma che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio (intervento su una superficie inferiore o uguale al 25% o ristrutturazione impianto termico, ecc…)
Il Decreto stabilisce, inoltre, che restano esclusi dall’applicazione dei requisiti di prestazione energetica, oltre alla manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti, “gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”.
Requisiti e prescrizioni del Decreto Requisiti Minimi
Questo significa che ogni intervento che interessi il rifacimento di porzioni di intonaco per una superficie maggiore del 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio è obbligato al rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel Decreto.
Tali requisiti sono differenziati a seconda che l’intervento si configuri come ristrutturazione importante (trattandosi del solo intonaco si suppone di secondo livello) o semplice riqualificazione energetica.
Per gli interventi sugli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica “il valore della trasmittanza termica U per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B”.

Nel caso l’intervento sull’intonaco interessi una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si configura come ristrutturazione importante di 2° livello. In questo caso, per la porzione di involucro interessata ai lavori, oltre al rispetto dei valori di trasmittanza previsti per la riqualificazione energetica, si dovrà verificare “che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente H’T, determinato per l’intera porzione dell’involucro oggetto dell’intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti, risulti inferiore al pertinente valore limite riportato alla quarta riga, della Tabella 10, dell’Appendice A, per tutte le categorie di edifici”.

Se l’intervento non è influente dal punto di vista termico (ad esempio è prevista la sola tinteggiatura delle facciate) non rientra nel campo di applicazione del Decreto e pertanto non è soggetto a nessun limite di trasmittanza, pur potendo usufruire dei benefici fiscali previsti dal Bonus facciate per le spese sostenute.
Accesso alla detrazione del 90%
Per poter accedere alla detrazione del 90% prevista dal bonus facciate non è però sufficiente il solo rispetto dei requisiti previsti dal Decreto. È necessario, infatti, che vengano rispettati i limiti di trasmittanza termica riportati alla tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010 che vengono riportati di seguito.
Possiamo quindi affermare che il rispetto dei limiti imposti dal Decreto Requisiti Minimi consente di effettuare un intervento “conforme” dal punto di vista normativo mentre il rispetto dei valori di trasmittanza di cui al D.M. 11 marzo 2008 permette di accedere alla detrazione del 90% del bonus facciate.
Per rendere il tutto più comprensibile analizziamo gli scenari possibili nel caso in cui si voglia realizzare un intervento influente dal punto di vista termico o che interessi più del 10% dell’intonaco.
- Se l’intervento non rispetta né i requisiti minimi né i valori di trasmittanza è un intervento non conforme che non può essere realizzato.
- Se l’intervento rispetta i requisiti minimi ma non i valori di trasmittanza è un intervento conforme che, tuttavia, non accede ai benefici previsti dal bonus facciate. Eventualmente si può ricorrere al bonus ristrutturazione del 50%.
- Se l’intervento rispetta sia i requisiti minimi che i valori di trasmittanza accede al bonus facciate.
È evidente che il rispetto dei requisiti previsti da entrambi i Decreti non sia soddisfatto dalla semplice sostituzione dell’intonaco ma richieda interventi più complessi come potrebbe essere la realizzazione di un cappotto termico.
Involucro esterno e superficie lorda disperdente complessiva
Bisogna fare particolare attenzione a non confondere la superficie lorda disperdente complessiva del fabbricato (che serve per verificare il rispetto delle prescrizioni “termiche”) con l’involucro esterno oggetto del beneficio fiscale.
Il bonus facciate, infatti, riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno dell’edificio escluse le facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo pubblico.
La superficie disperdente lorda è la superficie esterna, espressa in mq, che delimita verso l’esterno ovvero verso ambienti non climatizzati, il volume lordo climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare, misurata all’estradosso delle chiusure di separazione.
Il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco va effettuato tenendo conto della superficie lorda disperdente che può essere anche maggiore rispetto all’involucro esterno oggetto del beneficio fiscale.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico, se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Obblighi e trasmissione all’ENEA
Trattandosi di un intervento “influente dal punto di visto termico” è soggetto agli stessi obblighi previsti per gli interventi che usufruiscono dell’ecobonus. In particolare va effettuata la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori (dichiarazione di fine lavori a cura del Direttore dei Lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista).
articolo perfetto. bravi.
Buonasera
ho letto il vostro articolo e mi complimento per la chiarezza e completezza nell’esposizione.
Vorrei solo un chiarimento. Il superamento del limite del 10%, oltre il quale si è obbligati ad interventi di efficentamento energetico, si applica anche in caso di altri interventi agevolati fiscalmente e mi riferisco in particolare al bonus ristrutturazioni dell’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una
detrazione dall’Irpef del 36% oggi elevata al 50% (Meglio noto come Bonus 50%) oppure si applica solamente al Bonus facciata 90%?
Sarei grato di una vostra risposta
Cordialmente
Dott. Giuseppe Varcasia
Salve, articolo davvero interessante. Un chiarimento. Quindi, nel caso in cui si voglia intervenire su una quota di intonaco inferiore al 10% della superficie lorda disperdente con interventi di demolizione dello strato di intonaco esistente fino alla pietra (muratura in pietrame) e conseguente realizzazione del nuovo intonaco, con successiva tinteggiatura, in questo caso le spese relative sono detraibili al 90%?
Ottimo articolo, grazie!