L’Attestato di Prestazione Energetica (detto comunemente APE) raccoglie una serie di informazioni in grado di fornire al cittadino, alle Amministrazioni ed agli operatori, una visione semplice e chiara sull’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti.

L’Attestato non va mai confuso con la diagnosi energetica.
Leggi anche Diagnosi energetica e APE a confronto: non sono la stessa cosa
Si tratta, infatti, di due procedure che, pur condividendo parte delle attività, si differenziano notevolmente soprattutto per l’applicazione di differenti modelli di valutazione energetica dell’edificio.
In questo articolo ci occuperemo della sezione dedicata alla prestazione energetica del fabbricato.
Edificio di riferimento
I parametri indicati in questa sezione nascono dal confronto con il cosiddetto “edificio di riferimento” che rappresenta, sicuramente, una delle novità più importanti introdotte dal Decreto requisiti minimi.
L’edificio di riferimento viene definito nell’Appendice A all’Allegato 1 del Decreto come “un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati” secondo quanto indicato nella stessa Appendice.
A titolo di esempio si riportano alcuni valori dei parametri caratteristici del fabbricato dell’edificio di riferimento.
Zona climatica | U (W/m2K) | |
2015 | 2019/2021 | |
A e B | 0,45 | 0,43 |
C | 0,38 | 0,34 |
D | 0,34 | 0,29 |
E | 0,30 | 0,26 |
F | 0,28 | 0,24 |
Prestazione energetica del fabbricato
Le informazioni, suddivise in comportamento invernale ed estivo, sono fornite attraverso tre emoticon in grado di fornire, in maniera molto intuitiva, indicazioni sulla qualità complessiva dell’involucro.
Prestazione energetica invernale
Il parametro di riferimento è l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio di riferimento (EPH,nd, limite valutato in kWh/m2) calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1 al Decreto, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge. Tale valore è posto come limite di separazione tra gli involucri edilizi di qualità alta e media.

Leggi anche Bilancio energetico di un edificio: facciamo il punto
Prestazione energetica estiva
La prestazione energetica estiva dell’involucro viene definita in funzione di due parametri che ci forniscono in modo sintetico la qualità estiva dell’involucro opaco e trasparente dell’edificio:
- Trasmittanza termica periodica YIE di cui viene preso in considerazione il valore medio pesato in base alle superfici, con l’esclusione delle superfici verticali esposte a Nord. Nel caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la trasmittanza termica periodica è posta pari a 0,14.
- Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile di cui all’Allegato 1, capitolo 3 e Appendice A del decreto requisiti minimi.
Leggi anche Comportamento dell’involucro in regime termico dinamico e trasmittanza termica periodica

Attestato di Prestazione Energetica e Superbonus 110%
Per ottenere il superbonus al 110% introdotto dal decreto Rilancio l’edificio dovrà migliorare di due classi energetiche e tale passaggio dovrà essere dimostrato proprio attraverso l’attestato di prestazione energetica.
Servirà, inoltre, un’asseverazione del progetto da parte di un tecnico abilitato che sarà inviata all’Enea.
Maggiori dettagli saranno contenuti nel Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico entro 30 giorni dalla data di conversione del Decreto Legge.